Normative e buone pratiche per lo stoccaggio e il trasporto di armi da caccia
In Italia, la custodia, o stoccaggio, e il trasporto delle armi da caccia sono disciplinati principalmente dalle seguenti normative:
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
- Legge n. 110/1975
- Legge n. 157/1992 sulla caccia
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)
Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) impone di denunciare il possesso di armi entro un arco di tempo di 72 ore dall’acquisizione, con l’obbligo di garantirne una custodia sicura, non soggetta al rischio di sottrazione da parte di terzi. Il trasporto delle armi richiede che queste siano scariche, poste in apposite valigie per armi, e mai pronte all’utilizzo, ossia mai custodite addosso alla persona.
Nel dettaglio, il TULPS stabilisce:
- Custodia (Art. 38 TULPS): il possessore di armi è obbligato ad adottare tutte le misure di cautela necessarie per assicurare la custodia delle armi e impedire che persone non autorizzate o minori ne entrino in possesso. La mancata adozione delle cautele può portare a sanzioni e al ritiro delle armi.
- Denuncia: l’arma deve essere denunciata entro 72 ore dall'acquisizione. È inoltre obbligatorio denunciare la detenzione di parti di arma, munizioni e caricatori ad alta capacità (più di 10 colpi per armi lunghe, più di 20 per corte) presso la Questura o la stazione dei Carabinieri di riferimento.
- Trasporto (armi da caccia): per quanto riguarda il trasporto delle armi da caccia, la normativa stabilisce che queste debbano essere scariche e inserite in appositi contenitori/custodie, non devono essere immediatamente utilizzabili, ed è obbligatorio addurre una motivazione legittima per il trasporto.
- Porto d’armi: portare l’arma da caccia pronta all’uso è possibile solamente se in possesso di una valida licenza per uso caccia.
Attenzione: il Prefetto può vietare la detenzione di armi a soggetti ritenuti non affidabili. Il Prefetto può altresì ordinare la confisca delle armi da caccia ai soggetti ritenuti inadeguati o abusanti.
Legge n. 110/1975
Per i cacciatori, la Legge n. 110/1975 stabilisce le norme su detenzione (massimo 3 armi comuni, 12 sportive, illimitati fucili da caccia), porto, trasporto e un’accurata custodia che impedisca l’accesso a terzi non autorizzati.
Per i cacciatori, i punti chiave della Legge n. 110/1975 sono:
- Limiti di Detenzione Munizioni: si possono detenere fino a 1500 cartucce per fucile da caccia e fino a 200 cartucce per pistola/rivoltella (solo per uso caccia), con un limite massimo di 5 kg di polvere da sparo.
- Detenzione: si può detenere un numero illimitato di fucili da caccia, ma per altre armi comuni il limite massimo è di 3, mentre per quelle sportive il limite è di 12.
- Custodia: è fatto obbligo di diligenza nella custodia delle armi, allo scopo di impedire a terze persone di entrane in possesso, con successiva pena per la mancata custodia. L'omessa custodia è severamente punita (art. 20-bis).
- Porto e Trasporto: il porto di armi in riunioni pubbliche è vietato anche se in possesso di un’apposita licenza. Nel trasporto l’arma deve essere scarica e posta in un’apposita custodia.
- Alterazione Armi: è vietato alterare o modificare le armi, incluse le canne, i numeri di matricola o i segni distintivi.
- Sanzioni: la mancata osservanza delle norme sul porto abusivo comporta l’arresto, da 6 mesi fino a 2 anni, nonché delle sanzioni molto elevate.
Per i cacciatori, il rispetto della legge 110/1975 è fondamentale per mantenere i requisiti soggettivi necessari per ottenere le autorizzazioni di polizia.
Legge n. 157/1992 sulla caccia
La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 disciplina la protezione della fauna selvatica omeoterma (ad esempio mammiferi e uccelli capaci di mantenere una temperatura corporea interna costante a prescindere dalle variazioni termiche dell'ambiente esterno) e regolamenta il prelievo venatorio. La Legge descrive la fauna come patrimonio indisponibile dello Stato, permette la caccia come attività pianificata e svolta nel rispetto degli equilibri naturali, vietando l’impiego di mezzi non consentiti.
Nello specifico, la legge stabilisce:
- Principi Fondamentali: l’attività di caccia è consentita purché non sia in contrasto con le esigenze di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle colture.
- Gestione del Territorio: il territorio agro-silvo-pastorale è suddiviso in ambiti territoriali di caccia (ATC) per la gestione programmata.
- Calendario Venatorio: le regioni forniscono i calendari venatori con le specie cacciabili, i periodi e le limitazioni di prelievo, rispettando però i divieti di caccia in determinati periodi, per esempio durante la riproduzione.
- Specie Protette: la legge vieta la caccia delle specie selvatiche protette, emanando un elenco di quelle cacciabili.
- Divieti e Sanzioni: non si possono usare richiami non consentiti, è vietata la caccia in fondi chiusi o in aree protette, pena sanzioni penali e amministrative.
- Requisiti: cacciare richiede il possesso di una licenza, ossia il porto di fucile per uso caccia, che si rinnova ogni 5 anni. Per i principianti al primo anno è obbligatorio l’accompagnamento.
- Tassidermia: è un’attività che viene regolamentata dalle regioni, con obbligo di segnalare il possesso di specie protette.
La normativa ha lo scopo di conciliare l'attività venatoria con la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità.
Di seguito una tabella di riepilogo delle buone pratiche per lo stoccaggio e il trasporto di armi da caccia completa di eventuali sanzioni.
| Sezione | Argomento | Dettagli |
|---|---|---|
| 1. Detenzione e custodia | Principio generale |
Il proprietario è obbligato a custodire le armi con diligenza, impedendo a persone non autorizzate di utilizzarle, rubarle o sottrarle. La violazione può configurare il reato di incauta custodia di armi. |
| Modalità di custodia |
Armadio blindato o cassaforte fissata alla struttura; arma scarica; munizioni conservate separatamente o in contenitori sicuri; accesso limitato ai titolari di licenza. |
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| Denuncia di detenzione | Ogni arma deve essere denunciata entro 72 ore alla Questura o ai Carabinieri con indicazione di numero di serie e modello. | |
| Limiti di detenzione |
Fucili da caccia: numero illimitato. Munizioni per fucile da caccia: fino a 1500 cartucce. Quantità maggiori richiedono autorizzazione prefettizia. |
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| 2. Trasporto | Definizione | Il trasporto è diverso dal porto d’armi ed è permesso quando l’arma non è pronta all'uso e quindi non immediatamente utilizzabile. |
| Requisiti |
Arma scarica; arma chiusa in custodia rigida per armi/valigetta/fodero; munizioni non inserite nell’arma; trasporto giustificato (caccia, poligono, armeria, manutenzione). |
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| Numero di armi | In possesso di valida licenza si possono trasportare fino a 6 armi contemporaneamente. | |
| 3. Trasporto in auto | Regole |
Arma scarica; custodita in fodero o valigetta; non immediatamente accessibile. È consigliato separare munizioni e arma. Lasciare l’arma in auto senza adeguata custodia può configurare il reato di incauta custodia dell'arma. Per ulteriori informazioni sui contenitori per il trasporto di armi si rimanda all'apposita guida su come scegliere contenitori sicuri per il trasporto di armi. |
| 4. Attività venatoria | Regole principali | Il porto dell’arma è consentito esclusivamente durante le attività di caccia e nei periodi autorizzati. In zone vietate o durante gli spostamenti l’arma deve essere scarica. È inoltre vietato sparare da veicoli oppure in prossimità dei centri abitati. |
| 5. Sanzioni | Violazioni |
Incauta custodia (reato penale); porto abusivo o trasporto irregolare (sanzioni penali e ritiro licenza; omessa denuncia di detenzione (reato penale). |
| Conseguenze | Ammenda, arresto, revoca del porto d’armi. | |